Fino a qualche anno fa, rassegnare le dimissioni era molto semplice: bastava una lettera indirizzata al proprio datore di lavoro!
Dal 2016 la procedura è cambiata e occorre seguire un’apposita procedura telematica.
Le dimissioni sono l’atto unilaterale con cui il dipendente comunica al datore di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro, non devono essere motivate in modo esplicito e sono una scelta libera e volontaria del lavoratore.
Non sempre, però, sono legittime; infatti se nei contratti a tempo indeterminato il lavoratore è sempre libero di dimettersi in qualsiasi momento, rispettando tuttavia il periodo di preavviso, nei contratti a tempo determinato, le parti non possono mai recedere dal rapporto prima della scadenza pattuita, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa o di quelle concordate.
Per dimettersi il lavoratore dovrà quindi seguire la procedura telematica sul portale lavoro del governo o, più semplicemente, avvalersi dell'assistenza di un soggetto autorizzato.
Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni.
Una precisazione importante va fatta per i genitori di figli minori di 3 anni: in tal caso per le dimissioni bisognerà rivolgersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente affinché le stesse siano convalidate .
Infine sono esclusi dalla procedura di invio telematico i lavoratori domestici, i lavoratori marittimi, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione stragiudiziale, i recessi durante il periodo di prova.