Capita più o meno a tutti che, col passare del tempo, i propri genitori si ritrovino, anche momentaneamente, in una situazione di poca lucidità in cui non riescano più ad occuparsi di se stessi o dei propri interessi .
La legge prevede, in queste situazioni di poter loro affiancare una persona, l’amministratore di sostegno per l’appunto, che possa essere di aiuto nella corretta gestione del patrimonio ed evitare che il beneficiario possa essere raggirato da terzi oppure possa rischiare di sperperare i suoi soldi .
L’amministratore di sostegno è pertanto una figura che ha il compito di aiutare una persona a gestire al meglio i propri interessi, senza però interferire con le sue scelte o limitare la sua capacità di agire.
Egli si occupa di affiancare il beneficiario nel compimento delle azioni della vita di ogni giorno, come ad esempio pagare le bollette, oppure atti più complessi come vendere una casa, rinunciare all’eredità, ecc.
Possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno lo stesso beneficiario oppure il coniuge, i figli o altri parenti stretti.
Può inoltre essere richiesto dal tutore, dal pubblico ministero o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
La domanda deve essere presentata da un legale presso la cancelleria del tribunale competente per residenza del beneficiario e tale ricorso verrà valutato dal giudice tutelare che provvederà alla nomina entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel decreto sarà indicata la durata dell’incarico (provvisorio o definitivo), gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno e lo stesso beneficiario, il limite di spesa e il termine entro cui riferire al giudice l’attività svolta.
Il ruolo di amministratore di sostegno può essere ricoperto dai familiari del beneficiario, come ad esempio il coniuge, il padre o la madre, i fratelli, i figli, oppure il giudice potrebbe nominare anche una persona diversa (ad esempio, un avvocato).
Infine ricordiamo che l’amministratore di sostegno svolge quasi sempre il suo incarico a titolo gratuito;
Tuttavia, Il giudice tutelare può anche disporre un’equa indennità per l’incarico svolto, commisurata al patrimonio del beneficiario, qualora questo sia particolarmente difficoltoso.